Con lo scopo di proteggere la vita acquatica, sono da considerarsi rilevanti per l’applicazione di misure di mitigazione del rischio da prodotti fitosanitari tutti i corpi idrici superficiali, naturali o artificiali, permanenti o temporanei, ad eccezione di:
1) scoline, fossi e altre strutture idrauliche artificiali nei campi coltivati, per la raccolta e il convogliamento dell’acqua meteorica in eccesso, prive di acqua propria e con acqua presente solo temporaneamente;
2) adduttori d’acqua per l’irrigazione: corpi idrici le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati;
3) pensili: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore di almeno 1 m rispetto alla coltura trattata.
Non rientrano tra questi corpi idrici le risaie, soggette a specifici percorsi di valutazione e protezione ambientale.